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Spesso la presenza di menomazioni o condizioni oggettive legate al mondo dei mezzi di trasporto trasformano lo spostamento di persone disabili da un luogo all'altro in un impresa complessa e logorante. Eppure comfort, tempestività e velocità negli spostamenti sono istanze che soprattutto le persone disabili considerano indispensabili per la loro vita di ogni giorno, per quanto riguarda le proprie attività lavorative, per beneficiare di servizi, come pure per il proprio tempo libero. La Legge Quadro 104/92 ed una crescente ed articolata legislazione regionale intervengono proprio in merito a tali esigenze, cercando di facilitare la mobilità delle persone disabili e concedendo agevolazioni al fine di offrire alle persone con handicap la possibilità di muoversi più facilmente sul territorio. Innanzitutto una persona con disabilità motorie necessita, per condurre un autoveicolo, del possesso di una patente di guida a seconda del mezzo che intende condurre; non occorre il superamento di un nuovo esame (se si è già titolari di un documento di guida), tuttavia esistono restrizioni legate ad alcune patologie, là dove queste impediscono di condurre con sicurezza un veicolo. Inoltre sono fissate dalla norma condizioni specifiche affinché una persona disabile possa muoversi in totale autonomia utilizzando il proprio automezzo ; nello specifico compete ad ogni Comune predisporre condizioni facilitanti per la circolazione e la sosta dei veicoli riservati alle persone con handicap mediante spazi riservati o parcheggi propri e fornendo opportunamente ai possessori dei veicoli l'autorizzazione all'utilizzo di tali aree. E' sempre di pertinenza del Comune, eventualmente in associazione con altri Enti territoriali o in convenzione, garantire alle persone con grave disabilità l'utilizzo di trasporti per raggiungere i luoghi dove viene fornita assistenza sanitaria, sociale, lavorativa o formativa. Per quanto concerne, invece, l'uso di trasporti pubblici, la normativa ha previsto da tempo l'adattamento dei mezzi di trasporto per un'adeguata accoglienza delle persone con disabilità sia in termini di accesso che in termini di utilizzo degli stessi, anche se, fatte salve alcune agevolazioni tariffarie garantite dai singoli Enti locali sui propri mezzi di trasporto pubblico, in genere la persona disabile non usufruisce, a titolo della propria disabilità, di alcuna riduzione o sconto. La patente speciale attesta l'idoneità della persona disabile a condurre un'autovettura modificata secondo le proprie esigenze. Il conducente disabile può conseguire la patente A, B, C o D secondo il tipo di autoveicolo modificato che intende utilizzare, previa verifica, presso l'apposita Commissione Medica Locale, che riconosca l'idoneità della persona disabile a condurre un autoveicolo. Nel caso in cui la Commissione abbia qualche dubbio circa l'idoneità del soggetto, si procederà ad una prova pratica di guida su un veicolo "adattato in relazione alle particolari esigenze". In questo caso, il richiedente sarà contattato direttamente dalla Direzione Generale della M.C.T.C. e informato della data e del luogo in cui recarsi per il nuovo accertamento. Anche in questa nuova visita il disabile potrà farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. La durata della patente speciale è di 5 anni, salvo scadenze diverse a seconda della patologia.
Per l' acquisto, la modifica o la riparazione del proprio automezzo una persona con disabilità può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le motocarrozzette, gli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, per autocaravan. Le spese riguardanti l'acquisto di mezzi di locomozione delle persone disabili danno diritto ad una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare che compete una volta sola nel quadriennio ed entro i limiti massimi di importo di 18075,99 euro. I mezzi che rientrano in tale agevolazione sono le autovetture senza limiti di cilindrata, usate o nuove. Le detrazioni spettano anche per le riparazioni dei mezzi (una volta ogni quattro anni), non rientrano però le spese per la ordinaria manutenzione (ad es. tagliandi) e i costi di esercizio del mezzo quali le assicurazioni, i carburanti, gli oli ecc. Per l'acquisto dei mezzi nuovi o usati, inoltre, si applica l'IVA al 4% (anziché al 20%); anche se soltanto per acquisti direttamente effettuati dal disabile o dal famigliare di cui egli sia fiscalmente a carico. Rimane inalterata l'IVA se il veicolo, pur destinato al trasporto di disabili, viene intestato ad altre persone o società. Per i veicoli soggetti a regime agevolato IVA al 4% vale anche l'esenzione dal pagamento del bollo auto. Se il disabile possiede più veicoli l'esenzione spetta per un solo veicolo, a scelta della persona stessa. In parallelo all'esenzione dal bollo i veicoli destinati al trasporto e alla guida di disabili sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Gli adattamenti dei veicoli, invece, devono essere approntati prima dell'acquisto oppure successivamente da officine che certifichino l'origine dei dispositivi e dichiarino la conformità del montaggio mentre compete alla Motorizzazione Civile la verifica dell'idoneità delle modifiche apportate. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo alla carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per permettere alla persona disabile di accedervi. La Legge quadro sull'handicap (L. 104/1992) prevede la possibilità di ottenere contributi anche per le spese sostenute per la modifica degli strumenti di guida, pari al 20% della spesa relativa sia ai componenti che al montaggio. Sono pertanto esclusi dal contributo gli adattamenti al trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria quali, ad esempio, le piattaforme elevatrici, gli scivoli, gli allestimenti interni per l'alloggiamento di una carrozzina. Il beneficio, infatti, è limitato ai dispositivi di guida. La richiesta di contributo va presentata alla Azienda Sanitaria Locale di residenza, esibendo copia della patente speciale e copia della fattura relativa alla spesa sostenuta. Nel caso in cui l'adattamento alla guida consista in un dispositivo di serie o già installato nel mezzo (es. cambio automatico, servosterzo, ecc.), deve essere possibile evincere dalla fattura quale sia il costo di questo componente.
La circolazione e la sosta dei veicoli di proprietà di persone disabili o addette al loro trasporto gode di alcune agevolazioni previste dalla norma; in particolare l'accesso e la sosta in zone vietate al traffico regolare, posti riservati nelle aree di parcheggio pubblico, posti gratuiti nei parcheggi custoditi, sosta in parcheggi riservati. Per poter godere di tali agevolazioni occorre un'autorizzazione del sindaco del Comune di residenza e lo speciale contrassegno da esporre sulla parte anteriore della vettura , rilasciato dalle amministrazioni comunali alle persone che presentano sensibili e permanenti limitazioni nelle capacità deambulatorie. Esso è strettamente personale, non vincolato ad uno specifico veicolo, è valido per tutto il territorio nazionale e risulta indipendentemente dalla possibilità dell'interessato di essere in possesso della patente guida. Per quanto concerne l'attraversamento di percorsi riservati a mezzi particolari, la circolazione è resa possibile, in casi specifici, anche ai veicoli al servizio di persone disabili in possesso dello speciale contrassegno. Per le isole pedonali, invece, queste si intendono escluse alla circolazione anche dei mezzi per persone disabili soltanto nel caso in cui in esse non ci sia accesso a nessun tipo di autoveicolo. Per la sosta i Comuni devono assicurare spazi appositi di posteggio riservati ai veicoli delle persone con disabilità, sia nei parcheggi direttamente gestiti dall'amministrazione che quelli dati in gestione, senza che i veicoli al servizio delle persone disabili siano tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. Infine, nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità, il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi".
La legislazione italiana afferma che ogni persona con disabilità, a prescindere dal grado di mobilità, possa accedere ai mezzi di trasporto garantiti dalle amministrazioni locali o dal sistema di trasporto nazionale. In particolare la normativa nazionale si è premurata di intervenire in merito all' accessibilità dei mezzi da parte di persone con disabilità e la possibilità di garantire facilitazioni per l'uso degli stessi. In particolare si è teso a garantire l'accessibilità dei servizi di trasporto quali tram, metropolitane, bus, navi e aerei, prevedendo anche una riserva di posti per le persone disabili; sono state emanate direttive per l'adeguamento e la modifica dei mezzi affinché per renderli facilmente accessibili anche a persone in carrozzina; infine, sono state emanate disposizioni per l'utilizzo locale di mezzi pubblici a costi ridotti. Spetta poi alle regioni o alle singole amministrazioni locali fissare ulteriori parametri di accesso facilitato e agevolato alle persone disabili. A tal proposito ricordiamo che possono essere previste tariffe taxi ridotte per percorsi non raggiunti dai mezzi di servizio, accompagnamento delle persone disabili con mezzi propri del Comune per specifiche attività di tipo riabilitativo, scolastico, lavorativo. Occorre pertanto verificare sul proprio territorio e presso le locali amministrazioni quali facilitazioni e agevolazioni siano garantite alle persone con disabilità ed eventualmente ai loro accompagnatori.
DPR 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" Legge 104/92 "Legge quadro sull'handicap" Decreto Ministeriale - Ministero dei Trasporti e della Navigazione 08/08/1994 Decreto del Presidente della Repubblica - 24/07/1996 n. 503 Legge - 30/05/1995 n. 204 Circolare Ministeriale - Ministero dei Trasporti Direzione Generale Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione 27/07/1998 n. 65 Legge - 21/05/1998 n. 162 Decreto Ministeriale - Ministero dei Trasporti e della Navigazione 18/07/1997 n. 295 Decreto del Presidente della Repubblica - 16/09/1996 n. 610 Decreto Ministeriale - Ministero dei Trasporti 28/06/1996 Circolare Ministeriale - Ministero dell'Interno 06/02/1996 n. 2
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