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Sanità

Sanità

Parlando dei diritti sanitari dei soggetti disabili occorre ricordare che la normativa a riguardo è frutto della storia più recente -legge 118/71 dal 1971.

Con la successiva riforma sanitaria del 1978 e le revisioni in materia (D. Lgs. 502/92 e D. Lgs 517/93), in Italia vengono garantite a tutti i cittadini la piena promozione della salute, la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita, la cura degli eventi morbosi, l’articolata riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica.

Infine con la Legge quadro 104/92 venne sottolineata l’importanza della prevenzione delle problematiche inerenti l’handicap, impegnandosi ad assicurare sanitariamente interventi che evitino o limitino le cause invalidanti.

Il nuovo ordinamento sanitario è strutturato in modo da poter prestare con efficace efficienza gli interventi curativi e riabilitativi delle persone con handicap al fine di ridurre, per quanto possibile, la condizione invalidante, di ampliare le abilità residue con il supporto di ausili e protesi, di riabilitare le funzioni della persona e di occuparsi, al contempo, della sua piena integrazione tramite azioni di coinvolgimento della famiglia e della comunità di appartenenza.

Il diritto alla salute delle persone disabili, garantito dalle leggi italiane, si traduce nell’assistenza sanitaria generica, in quella a carattere specialistico, nei servizi riabilitativi e nell’assistenza protesica; si realizza, inoltre, nella garanzia dell’accessibile utilizzo di questi servizi mediante agevolazioni ed esenzioni economiche fruibili nelle diverse fasi della cura e della riabilitazione, fruibili anche per specifiche prestazioni sanitarie erogate all’estero.

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Assistenza protesica

L’Assistenza protesica consiste nella possibilità di utilizzo di strumenti ausiliari che consentono di ridurre forme di disabilità o di migliorare la capacità di autonomia, mobilità e comunicazione delle persone disabili.

Per tali apparecchiature -protesi (strumenti che sostituiscono parti del corpo) e ortesi (strumenti che si adattano a parti del corpo)- è stato approvato un Nomenclatore Tariffario, contenente l’elenco delle protesi e degli ausili tecnici, le tipologie degli strumenti, le condizioni di fruizione, la durata minima per le forniture successive, le tariffe. Nell’elenco sono indicati ausili per la cura personale, per la cura della casa, per la mobilità, la comunicazione, la manipolazione e il controllo degli oggetti, per la terapia, la postura, per il tempo libero.

Il Nomenclatore prevede un triplice elenco dei dispositivi: il primo elenco contiene i dispositivi che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. Questi dispositivi vengono acquistati dalle persone interessate e rimangono di loro proprietà, mentre l’Azienda Sanitaria Locale contribuisce all’acquisto dell’ausilio o della protesi nella misura economica prevista dal Nomenclatore per ciascuno strumento.

Un secondo elenco contiene i dispositivi di serie, ovvero quelli la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato. Anche questi dispositivi sono di proprietà delle persone che li acquistano, grazie al contributo previsto dal Sistema Sanitario Nazionale.

Infine, il terzo elenco comprende gli apparecchi acquistati direttamente dalle Aziende Unità Sanitarie Locali ed assegnati in uso, cui hanno diritto gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente.

La concessione gratuita degli ausili inclusi nel nomenclatore tariffario da parte della Azienda USL è data a quanti hanno una invalidità civile accertata pari o superiore al 34%. Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di assistenza protesica, l'Azienda USL è tenuta ad aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente diritto, le prestazioni erogate, le relative motivazioni e la data delle forniture. L'erogazione a carico del SSN delle prestazioni di assistenza protesica è condizionata al preliminare svolgimento delle seguenti attività: prescrizione -redatta da un medico specialista competente per tipologia di menomazione o disabilità-, autorizzazione, fornitura e collaudo, da effettuare al momento del ritiro del dispositivo.

Per una nuova concessione di protesi e ausili sono previsti dal Nomenclatore tariffario tempi minimi per ognuno dei dispositivi elencati; tuttavia, in caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non convenienza della riparazione stessa - ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato - la ASL può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi. Alla scadenza del tempo minimo il rinnovo della fornitura e' comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore. Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo; l’Azienda Sanitaria Locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico stabilito.

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Assistenza riabilitativa

Il sistema sanitario nazionale garantisce alle persone disabili l’Assistenza riabilitativa al fine di recuperare o utilizzare al meglio le funzioni personali, anche nelle attività della propria vita quotidiana.

In sostanza la riabilitazione consta di tutti gli interventi a carattere specialistico e multiprofessionale che mirano al pieno o massimo recupero possibile delle funzioni che una malattia ha interrotto o ridotto, sia temporaneamente che definitivamente.

L’assistenza riabilitativa è da intendersi nell’accezione più ampia del termine, essa non si limita infatti alla fisiocinesiterapia, alla logopedia, che direttamente intervengono sulle funzioni fisiche della persona, o alla terapia occupazionale, che invece tende a sviluppare nuove modalità di azione e movimento della persona al fine di eseguire con facilità e relativa fatica le quotidiane mansioni e attività, ma comprende anche le forme di sostegno psicologico agli individui, alla famiglia e alla coppia (definite psicoterapia e counseling), come pure tutte le consulenze di tipo scolastico, lavorativo, culturale e sociale in genere rivolte alla persona in difficoltà.

Oggi tutti gli interventi riabilitativi esistenti possono essere garantiti dal servizio ASL del proprio territorio, dai servizi privati convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale o dai privati non in convenzione (nel caso delle terapie riabilitative funzionali e psicologiche) e dal Comune o da privati in associazione o cooperativa (nel caso delle consulenze sociali, scolastiche e lavorative).

A seconda del tipo di intervento, le prestazioni assumono forma domiciliare, ambulatoriale, semi-residenziale o residenziale. Tutti gli interventi prevedono costi relativi al ticket sanitario se ottenuti in una struttura pubblica o convenzionata, oppure relativi all’intera prestazione se svolti presso struttura o professionisti privati non convenzionati.

Nel caso delle consulenze sociali e dell’intervento di segretariato sociale attuati dal Comune, il servizio è gratuito per tutti.

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Assistenza specialistica

La cura di una patologia avviene anche mediante intervento farmacologico prescritto a seguito di diagnosi effettuate in sede di visite specialistiche; nel quadro dell’Assistenza specialistica sono molteplici le norme che garantiscono i diritti e le esenzioni per l’utilizzo di farmaci e di visite medico-specialistiche da parte di persone con disabilità.

Ad ogni cittadino italiano è comunque richiesta la partecipazione alla spesa sanitaria, per l’acquisto di farmaci, per le visite specialistiche, nonché per esami di laboratorio. Ogni anno la legge finanziaria stabilisce e aggiorna i criteri e la misura della compartecipazione degli assistiti ai costi del servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda i farmaci esistono oggi solo due classi: la classe A (impropriamente denominata classe dei farmaci salvavita) e la fascia C (cosiddetti farmaci da banco). La fascia B dei farmaci, un tempo definita di rilevante interesse terapeutico, è stata riassorbita nelle uniche due fasce ora esistenti.

Per i farmaci appartenenti alla fascia A non si paga alcun ticket; per quanto concerne, invece, alcuni farmaci particolari di questa fascia (in genere quelli più onerosi economicamente per il SSN) il medico deve rispettare le cosiddette Note della CUF (Commissione Unica del Farmaco) che consentono la prescrizione gratuita di un farmaco solo in presenza di patologie chiaramente diagnosticate a seguito di precisi esami specialistici.

I farmaci della classe C sono a totale carico del cittadino. Inoltre, dal settembre 2001 il Ministero della Salute ha introdotto la norma che assicura gratuitamente i farmaci generici (ovvero quelli che contengono il principio attivo, ma non sono soggetti a marchi commerciali), mentre per i farmaci di marca che hanno lo stesso principio attivo il SSN si fa carico del costo del farmaco generico, mentre l’assistito deve pagare la differenza di prezzo del prodotto di marca. Il medico deve informare sia dell’esistenza del farmaco generico – interamente rimborsabile e, quindi, gratuito - sia della differenza di costo del farmaco di marca.

Per quanto riguarda infine le prestazioni di laboratorio e altre prestazioni specialistiche, quali esami strumentali e visite mediche, vige ancora la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti (ticket).

Va in ogni caso ricordato che, anche in presenza di spese mediche e di assistenza specifica, lo Stato viene incontro al cittadino dando la possibilità di ulteriore agevolazioni fiscale definite con i termini di deducibilità -sottrazione delle spese sostenute e documentate dal reddito complessivo annuo- e detraibilità delle spese -detrazione dall’imposta lorda che si deve allo Stato un percentuale delle spese sostenute-.

Nel caso dell’assistenza sanitaria specialistica, le spese mediche di assistenza specifica sostenute a favore di famigliaricon handicap grave, se fiscalmente a carico, sono deducibili.

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Prestazioni all'estero

Spesso alcuni interventi, per la particolarità strumentale e professionale che richiedono, devono essere eseguiti presso strutture all’estero; la giurisdizione prevede, per alcuni specifici casi, la possibilità di usufruire di interventi fuori del nostro territorio nazionale, anche a condizioni economiche agevolate.

Si tratta, dunque, di interventi che necessitano tempistiche veloci o immediate la cui dilazione potrebbe compromettere seriamente la salute della persona.

Le spese per prestazioni effettuate in un paese estero sono rimborsabili solamente se sono state previamente autorizzate dai centri regionali tramite la competente ASL di riferimento del paziente; sono previste procedure d’urgenza in casi di eccezionale gravità.

Per quanti si trovano già all’estero e usufruiscono prestazioni sanitarie la domanda di rimborso delle spese effettuate deve pervenire alla ASL competente per territorio entro tre mesi dall’effettuazione delle spese, pena l’annullamento del diritto di rimborso.

Sono rimborsabili le spese di carattere strettamente sanitario, quali oneri professionali, degenza, diagnostica strumentale, farmaci, protesi, nella misura massima dell’80%, così come le spese di trasporto dell’assistito e dell’eventuale accompagnatore.

Sono rimborsabili invece per un massimo del 40% le spese per prestazioni effettuate da liberi professionisti, anche se usufruite in regime ospedaliero.

Anche l’eventuale soggiorno presso alberghi o in strutture collegate, a causa di specifiche contingenze, deve considerarsi equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera e pertanto viene considerato rimborsabile.

Ad ogni modo, ogni spesa sostenuta all’estero deve essere precisamente documentata con fatture o titoli equipollenti in originale.

Per fare richiesta di autorizzazione delle spese da effettuare all’estero, occorre presentare istanza alla locale Azienda Sanitaria allegando la proposta del medico e l’indicazione del centro estero prescelto per la prestazione; il centro regionale valuta la domanda, verifica i presupposti sanitari e dà comunicazione alla ASL, la quale provvede ad inoltrare l’informazione all’interessato.

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Normativa

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri - 19/05/1995
"Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari"."

Decreto del Presidente della Repubblica - 01/03/1994
"Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996."

Legge - 05/02/1992 n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
In particolare: art. 7

Legge - 23/12/1978 n. 833
"Istituzione del servizio sanitario nazionale."
In particolare: art. 26

Legge - 30/03/1971 n. 118
"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n.5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."
In particolare: art. 3 - 5

Decreto del Presisdente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definzione dei livelli essenziali di assistenza"

PRESTAZIONI PROTESICHE E ORTESICHE
Nomenclatore tariffario: Decreto Ministeriale 27/8/1999, n. 332"Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe."
Legge - 05/02/1992 n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
In particolare: art. 34

ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO
Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità 13/05/1993
"Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero."
Legge - 05/02/1992 n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
In particolare: art.11
Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità 03/11/1989
"Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero."

ESENZIONI PARTECIPAZIONE SPESA DEI FARMACI
Provvedimento - Ministero della Sanità - Commissione Unica del Farmaco 25/01/1995
"Criteri per la dispensazione gratuita dei medicinali di cui alla lettera c) dell'art.8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, ai sensi dell'art.3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n.722."

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità 01/02/1991
"Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria."

D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".

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Link utili

Siti sugli ausili, protesi e ortesi

Servizi di consulenza e supporto sugli ausili per disabili
Servizio di informazione e valutazione ausili
Dispositivi di guida per patenti speciali
Allestimenti speciali per la mobilità

Ausili per la libertà di movimento

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