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L’estensione del programma di sicurezza sociale anche agli invalidi civili risale alla Legge 118/71. La normativa degli anni settanta, facendo leva su principi per altro già presenti nella nostra Costituzione, afferma il concetto di "assistenza economica" che intende garantire la sicurezza sociale a categorie, via via sempre più ampie, di disabili. In Italia esistono varie forme di assistenza economica diversificate secondo le categorie di invalidità cui sono ascritte: i ciechi, i sordi, gli invalidi per lavoro, per servizio, gli invalidi di guerra e gli invalidi civili. La diversità di trattamento fa riferimento all’Ente che eroga tali provvidenze,;nel caso dei ciechi, sordomuti e invalidi civili è lo Stato a garantire l’assistenza economica; ai disabili per ragioni di guerra, di lavoro o di servizio le prestazioni economiche continuative sono erogate dagli Enti previdenziali. La normativa prevede che l’accesso alle diverse provvidenze economiche sia regolato in base alla gravità dell’invalidità; è pertanto necessario accertare il grado di invalidità civile, definito in termini percentuali, ed il suo eventuale progressivo peggioramento. L’accertamento dell’Invalidità civile è di competenza della apposita Commissione Medica presso l’ASL di riferimento per la propria zona di residenza. In base al grado di invalidità riconosciuto, la persona consegue il diritto a differenti provvidenze economiche: pensioni d’inabilità, assegni, -subordinati entrambi ai limiti di reddito previsti dal Governo- indennità . A fianco dell provvidenze economiche, vi sono poi forme assistenziali economiche indirette, quali Agevolazioni/Esenzioni/Contributi/Indennizzi; si tratta di riduzioni o esenzioni dal pagamento dell’I.V.A. e agevolazioni quali deducibilità e detraibilità di spese sostenute per assistenza medica, specialistica e protesica. Va ricordato che in corrispondenza di trattamenti economici complementari, ovvero là dove la persona disabile ha diritto a due diverse provvidenze, queste non sono esigibili entrambe; tuttavia, l’interessato ha facoltà di scegliere quella che risulta per lui più vantaggiosa. Per l’ottenimento delle provvidenze economiche è necessario, dunque, che venga accertato il grado di invalidità civile presso la competente ASL. Ottenuta la certificazione utile a beneficiare delle provvidenze suddette, si acquisisce il diritto agli importi arretrati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Le Pensioni di invalidità vengono erogate dall’INPS ai cittadini, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, riconosciuti invalidi civili e con totale inabilità al lavoro (cioè pari al 100%); è pertanto necessario che entrambe le situazioni, invalidità e inabilità al lavoro, vengano opportunamente accertate e certificate dalla Commissione medica presso la competente Azienda Sanitaria Locale. La concessione è subordinata a determinati limiti di reddito annuo, assoggettabili all’IRPEF e costituenti base imponibile, annualmente determinati dalla legge "collegata" alla Legge Finanziaria. Per l’anno 2005 il limite massimo è di 13.739.69 euro. Viene erogata per 13 mensilità per un importo mensile pari a 233.87 euro con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità. Al compimento del 65° anno d’età, in sostituzione a questo tipo di pensione, i cittadini disabili ricevono la Pensione sociale da parte dell’INPS. Se l’importo di quest’ultima dovesse risultare inferiore alla pensione di invalidità verrà corrisposta la differenza a titolo di assegno. Per quanti hanno accertato, invece, una inabilità al lavoro pari al 100% (inabilità totale) viene erogata, (in sostituzione della pensione di invalidità civile) una pensione di invalidità , il cui ammontare viene definito in relazione ai contributi già versati durante il lavoro svolto. Se l’inabilità accertata è superiore invece ai 2/3 (dunque non totale), condizione che permette lo svolgimento di un’attività lavorativa, si può ottenere un assegno ordinario di invalidità oltre a quanto percepito dal lavoro svolto. In entrambi i casi (pensione e assegno di inabilità) è richiesto un requisito di natura contributiva, bisogna cioè aver versato all’INPS almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la domanda. L’assegno ordinario di invalidità viene corrisposto dall’INPS per tre anni; esso può essere confermato per tre volte consecutive, dopo di che diventa definitivo. Questa disciplina vale per i dipendenti di aziende private. Diversamente, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche devono fare riferimento all’Inpdap, che utilizza un regime differente per l’accertamento dell’inabilità e per l’accesso alle prestazioni. L’Assegno Mensile di Assistenza, elargito per 13 mensilità ed a specifiche condizioni di reddito, viene erogato dall’INPS per gli invalidi civili con invalidità accertata tra il 74% ed il 99% in età tra i 18 e i 65 anni non occupati, ma iscritti al collocamento mirato o, se la situazione lo impedisce, in possesso di certificato di incollocabilità lavorativa. Se all’invalidità si aggiunge anche l’inabilità totale al lavoro e l’interessato è impossibilitato a deambulare senza l’aiuto di accompagnatore o ha bisogno di assistenza continua può chiedere anche l’assegno per l’assistenza personale e continuativa. Le indennità sono prestazioni concesse al solo titolo della minorazione senza considerare i limiti di età o di reddito. Tra queste rientrano l’indennità di accompagnamento e l’indennità mensile di frequenza. L’indennità di accompagnamento viene erogata agli invalidi civili con invalidità accertata al 100%, nell’impossibilità di deambulare in maniera autonoma e che necessitano, quindi, di un accompagnatore, oppure non sono in grado di compiere atti quotidiani della vita e che pertanto hanno bisogno di assistenza continua di una persona. L’indennità di accompagnamento è corrisposta per 12 mensilità, indipendentemente dal reddito o dall’età della persona invalida e previo accertamento della cittadinanza italiana e della residenza sul territorio (la sua concessione è comunque prevista anche per i cittadini della Comunità europea che risiedono in Italia). Tale provvidenza è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative e con la concessione della pensione di inabilità. Per i minori di 18 anni, invalidi civili ai quali sono state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro giovane età, è prevista l’erogazione dell’indennità mensile di frequenza. Viene corrisposta per 12 mensilità a condizione che l’interessato stia frequentando un percorso scolastico o formativo professionale o riabilitativo. Tale indennità è dunque incompatibile con ricoveri continuativi e permanenti della persona, con l’indennità di accompagnamento, l’indennità speciali (che competono ai ciechi parziali) e l’indennità di comunicazione (concessa ai sordi e muti indipendentemente dall’età e dalle condizioni economiche) e pertanto, nei casi di incompatibilità tra due trattamenti previdenziali di indennità, l’interessato può optare per il trattamento più favorevole. Legge n.448 del 28 dicembre 2002 (Legge Finanziaria per il 2002), art.38 "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati"; Legge n.388 del 23 dicembre 2000 (Legge Finanziaria per il 2001), art.80 "Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi"; Circolare informativa INPDAP n.75 del 27 dicembre 2001 Circolare informativa INPS n.29 del 30 gennaio 2002 Legge - 08/11/2000 n. 328 Decreto Ministeriale - 01/03/2000 Circolare - INPS - Direzione Centrale delle Prestazioni 15/12/1999 n. 217 Decreto Ministeriale - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12/11/1998" Circolare - INPS 20/08/1998 n. 192 Decreto Legislativo - 31/03/1998 n. 112 Decreto Legislativo - 30/04/1997 n. 157 |